Sono numerosi i documenti che ogni automobilista deve possedere per poter entrare in possesso della propria vettura e circolare in tutta serenità su strada. Tra questi si segnala il certificato di proprietà, cioè il documento che attesta lo stato giuridico del veicolo e identifica il nominativo del suo proprietario. Scopriamo tutti i dettagli sul cdp in questa guida.
Cos’è il certificato di proprietà
Il Certificato di Proprietà auto, comunemente indicato con la sigla CDP, è il documento rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico ed attesta la proprietà giuridica del veicolo. Il certificato di proprietà ha sostituito il foglio complementare e la sua presenza in auto non è fondamentale a differenza della carta di circolazione.
Il cdp, infatti, potrà anche essere conservato a casa ma non deve essere smarrito in caso di richiesta di presentazione proveniente dal PRA, mentre il libretto di circolazione è un documento che assolve alla funzione di attestarne l’idoneità alla circolazione e deve essere sempre presente sulla vettura per poter guidare il mezzo su strada pubblica.
A partire dal 5 ottobre 2015 il Certificato di Proprietà dei veicoli non è più consegnato in formato cartaceo ma digitale. Al momento dell’acquisto di un’auto, nuova o usata che sia, verrà rilasciata una ricevuta dell’avvenuta registrazione che conterrà anche il codice di accesso personalizzato con il quale visualizzare online il documento.
Tra i vantaggi della digitalizzazione del cdp c’è senza dubbio la sicurezza. Il Certificato di Proprietà digitale, infatti, non può essere contraffatto ed è sempre a disposizione del proprietario del veicolo. In caso di smarrimento della ricevuta e del codice di accesso, necessari per controllare online il cdp, si potrà richiedere una copia allo Sportello Telematico dell’Automobilista. L’operazione è del tutto gratuita e non prevede dei costi come accadeva in passato per il duplicato del documento cartaceo.
Come richiedere il cdp ed il cdp digitale
Per ottenere il Certificato di Proprietà si deve distinguere a seconda che l’automobilista proceda con l’acquisto di una vettura nuova o usata.
Nel primo caso, infatti, verrà rilasciata al nuovo proprietario dell’auto la ricevuta del certificato di proprietà digitale. Questo è archiviato nei sistemi informatici dell’Aci e potrà essere visualizzato o con uno smartphone, inquadrando il codice QR presente nella ricevuta, o collegandosi al sito internet e digitando il codice riportato nella ricevuta, ed infine tramite il sito ACI nella sezione “consulta il certificato di proprietà digitale”.
Nel secondo caso, invece, è necessario autenticare la firma del venditore sull’atto di vendita ed entro sessanta giorni da questo passaggio è fondamentale registrare il passaggio di proprietà all’unità territoriale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Compiuta questa operazione verrà rilasciato il codice di proprietà digitale aggiornato e si potrà richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.
Se si autentica la firma del venditore sull’atto di vendita allo Sportello Telematico dell’Automobilista del PRA oppure della Motorizzazione Civile, è obbligatorio subito dopo aver autenticato la firma richiedere la registrazione del passaggio di proprietà .
La contestualità dell’autentica della firma e della richiesta del passaggio di proprietà garantisce la certezza giuridica dell’aggiornamento dell’archivio del PRA con i dati del nuovo proprietario del veicolo.
In caso di mancato aggiornamento del certificato di proprietà digitale si potrà incorrere in sanzioni indicate nell’articolo 94 del Codice della Strada.
Il passaggio di proprietà viene effettuato, oltre che versando diverse imposte come l’IPT – imposta provinciale di trascrizione – anche attraverso la produzione di una serie di documenti che attestano le generalità dell’acquirente, l’individuazione del veicolo, e l’autenticità dell’atto di vendita. Oltre a questo è necessario che la firma del venditore sia certificata presso il PRA stesso, la Motorizzazione Civile o un notaio.
Certificato di proprietà: cosa fare se smarrito
Con l’introduzione del Certificato di Proprietà digitale il pericolo di smarrimento di questo documento è stato azzerato.
Come abbiamo visto in precedenza, al momento dell’acquisto di un’auto viene rilasciata una ricevuta dell’avvenuta registrazione che conterrà anche il codice di accesso personalizzato con il quale visualizzare online il documento.
Nell’ipotesi in cui si smarrisca questa ricevuta si potrà richiedere una copia allo Sportello Telematico dell’Automobilista in modo assolutamente gratuito.
Certificato di proprietà: cosa fare se smarrito e non era digitale
In caso di smarrimento, furto, deterioramento o distruzione del Certificato di Proprietà è possibile ottenere un duplicato del documento previa denuncia.
Questa deve essere eseguita presso una Stazione dei Carabinieri o un Comando di Polizia e può essere effettuata anche da un soggetto diverso dall’intestatario del veicolo, purché questi sia chiaramente identificato nel verbale redatto.
La richiesta del duplicato del Certificato di Proprietà smarrito, rubato o deteriorato è invece riservata esclusivamente all’intestatario stesso o agli aventi titolo, quindi eredi o acquirenti. Questa, però, è possibile solo con contestuale richiesta di modifica a loro favore della registrazione di proprietà.
I documenti da presentare al PRA per ottenere il nuovo cdp sono: la denuncia di furto, smarrimento o distruzione del certificato di proprietà cartaceo resa alle autorità di Polizia o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia; il certificato di proprietà cartaceo o foglio complementare se deteriorati (in questo caso non sarà necessaria la denuncia); il modello NP3C, in doppio originale, compilato e sottoscritto dall’intestatario; la fotocopia di un documento di identità dell’intestatario. I costi per ottenere il duplicato del certificato di proprietà sono di 61,50 euro.
Il Ministero dei Trasporti, con Decreto Direttoriale n. 72/2019 ha approvato il modello di Istanza unificata per richiedere il rilascio del documento unico di circolazione e proprietà. Questo sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dal primo gennaio 2020, ma non vi sono ancora le condizioni per superare il doppio documento attuale, la carta di circolazione ed il certificato di proprietà.
Il documento unico di circolazione e proprietà, cioè la carta di circolazione nel quale annotare gli eventuali fermi amministrativi o le ipoteche, potrebbe entrare in vigore nel corso del prossimo anno qualora il recente emendamento dell’esecutivo alla legge di bilancio attualmente in discussione al Senato dovesse essere approvato.
12 12 2019