Acquistare un’autovettura, nuova o usata , non comporta soltanto momenti gioia per la scelta del mezzo dei propri sogni odi soddisfazione per aver fatto un grande affare, ma anche incombenze e scadenze che devono essere rigorosamente rispettate per poter condurre il proprio veicolo su strada nel rispetto delle norme.
Tra i vari adempimenti imposti dalla legge, la revisione auto è uno dei più importanti. La mancata effettuazione della revisione auto alle scadenze prestabilite, infatti, può comportare sanzioni pecuniarie molto elevate.
In questa analisi andremo ad esplorare ogni dettaglio relativo alla revisione auto così da fornire una preziosa guida sempre alla portata di ogni automobilista.
Controllo revisione
Quando si parla di revisione auto si intende tutta quella serie di controlli, effettuati da operatori specializzati, tramite i quali si verifica il perfetto funzionamento del veicolo.
Nel corso della revisione auto, tra le tante prove, vengono controllati: leggibilità del numero di telaio e sua coincidenza con quanto riportato nella Carta di Circolazione, visibilità e conformità dei dispositivi di pulizia e anti appannamento, eventuale presenza di ammaccature sulla carrozzeria, stato dell’impianto frenante, stato delle sospensioni, stato degli avvisatori acustici, stato della marmitta, stato delle luci, presenza e idoneità di vetri e specchietti, presenza e idoneità del triangolo di emergenza (segnale mobile triangolare di pericolo) e della ruota di scorta, regolarità delle emissioni sonore e inquinanti.
Spesso la terminologia revisione auto viene confusa con il tagliando, ma le due operazioni sono decisamente differenti. Se la prima, infatti, è imposta dalla legge a scadenze prestabilite , con la seconda si intende tutta quella serie di controlli obbligatori ed approfonditi, effettuati da una officina autorizzata durante il periodo di garanzia della vettura e necessari per non perdere proprio la garanzia.
A partire dal 31 marzo 2019 sono state introdotte alcune novità in materia di revisione auto. A seguito del recepimento della Direttiva europea n. 2014/45, al termine di ogni revisione auto ACI e la Motorizzazione Civile dovranno rilasciare al proprietario della vettura il cosiddetto certificato di revisione , ovverosia il documento redatto dal personale tecnico nel quale verrà indicato sia l’esito dei controlli effettuati che il chilometraggio effettivo al momento della revisione.
Nello specifico, i dati indicati nel certificato di revisione sono: numero di identificazione del veicolo, targa del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione, luogo e data di revisione, lettura del contachilometri al momento del controllo, categoria del veicolo, carenze individuate e livello di gravità, risultato del controllo tecnico, data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato di revisione auto e i dati identificativi dell’ispettore responsabile del controllo.
I centri di revisione dovranno comunicare i dati contenuti in ciascun certificato di revisione al Ministero dei Trasporti, ed inoltre gli stessi dati verranno registrati sul Portale dell’Automobilista. Grazie a questa novità si potrà avere contezza, in caso di acquisto di un veicolo usato, dell’effettivo chilometraggio dello stesso.
Revisione auto: scadenza
Chiarito cosa si intende con il termine revisione auto, quali sono i controlli che vengono effettuati e le differenze con il tagliando, è adesso giunto il momento di analizzare la scadenza della revisione auto.
Come abbiamo detto in precedenza, con revisione auto si indicano tutti quei controlli obbligatori finalizzati a determinare il corretto funzionamento della vettura e, quindi, a garantire che l’auto possa circolare sulla pubblica strada in condizioni di sicurezza e che le sue emissioni inquinanti e rumorose non superino i livelli stabiliti dalla legge.
Il nostro Codice della Strada disciplina la scadenza della revisione auto all’articolo 80. Al terzo comma viene specificato come per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione debba essere effettuata entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.
Pertanto, chi acquisterà una vettura nuova dovrà ricordarsi di effettuare la revisione auto nuova quattro anni dopo l’immatricolazione, mentre la seconda dovrà essere compiuta alla scadenza del secondo anno.
Ulteriormente il Codice della Strada pone alcune differenze in materia di scadenza revisione auto per le varie tipologie di veicoli. Nello specifico, i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, i taxi, le autoambulanze, i veicoli adibiti a noleggio con conducente e i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente.
Revisione auto: costo
Il costo revisione auto non è certamente impegnativo, ma è differente a seconda che l’operazione venga compiuta presso gli uffici della Motorizzazione Civile piuttosto che presso una officina autorizzata.
Nel primo caso la revisione auto avrà un costo pari a 45 euro e sarà necessario presentare una domanda su modello TT2100, disponibile online e negli uffici, pagare il bollettino con l’importo citato sul c/c 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri, possedere la carta di circolazione originale ed infine prenotare la revisione.
Nel secondo, invece, il costo sarà pari a 65,68 euro e sarà così suddiviso: 45 euro quale costo per la revisione del veicolo pagata all’officina, 9,90 euro per IVA al 22% sul costo suddetto, 10,20 euro per le pratiche automobilistiche da versare sul conto corrente postale 9001 e 1,78 euro per le spese postali.
Una volta effettuata la revisione auto si potranno presentare tre casi. Il primo è quello nel quale la vettura passi la revisione auto senza problemi, mentre il secondo ed il terzo sono quelli nei quali l’esito del controllo sia negativo.
Se l’esito della revisione auto indica la dicitura “Ripetere” il proprietario del veicolo avrà la possibilità di circolare col proprio mezzo per un mese, ma entro questa scadenza dovrà necessariamente porre rimedio alle anomalie segnalate per poi sottoporre nuovamente al propria vettura alla revisione auto.
Se l’esito, invece, indica la dicitura “Sospeso dalla circolazione”, il proprietario del veicolo avrà la possibilità di circolare con la propria auto solamente per portare la stessa presso una officina per provvedere alle riparazioni richieste.
Revisione moto
Così come per le auto, anche le moto devono essere sottoposte a revisione periodica per poter circolare sustrada.
La revisione moto segue le medesime scadenze previste per la revisione auto, quindi l’obbligo della prima revisione per moto, scooter e mezzi a tre e quattro ruote scatta allo scoccare dei quattro anni dalla prima immatricolazione e deve essere eseguita entro la fine del mese di rilascio della carta di circolazione.
La successiva revisione moto, così come previsto per la revisione auto, dovrà invece essere effettuata con cadenza biennale .
Anche per la revisione moto è previsto il rilascio del Certificato di Revisione all’interno del quale verranno riportati numero di identificazione del veicolo, targa di immatricolazione e simbolo dello Stato di immatricolazione, luogo e data del controllo, lettura del contachilometri al momento del controllo, categoria del veicolo, carenze individuate e livello di gravità, risultato del controllo tecnico, data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale, nome dell’organismo che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile del controllo.
Così come per la revisione auto, il rilascio del Certificato di Revisione per le moto è stato adottato soprattutto per combattere la cosiddetta pratica dello “schilometraggio” purtroppo diffusa nelle compravendite dell’usato.
Per verificare i chilometri rilevati al momento della revisione moto, ed accertarsi del reale valore riportato dal contachilometri della moto, sarà sufficiente collegarsi al Portale dell’Automobilista ed inserire il numero di targa.
I costi per la revisione moto sono identici a quelli della revisione auto. Si dovranno corrispondere 45 euro se la revisione verrà effettuata presso la Motorizzazione Civile e 66,80 euro se invece si effettuerà presso un centro autorizzato.
Revisione auto: ogni quanto
Come abbiamo già analizzato in precedenza, sarà fondamentale avere bene a mente le scadenze indicate nell’articolo 80 del Codice della Strada per rispettare i termini della revisione auto e non essere soggetti a sanzioni.
Chi acquisterà un’autovettura nuova, un autoveicolo adibito al trasporto di cose o ad uso speciale con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t ed infine un autoveicolo per trasporto promiscuo, dovrà effettuare revisione auto nuova entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione, mentre le successive dovranno essere effettuate ogni due anni.
La revisione auto dovrà invece essere effettuata annualmente nel caso di veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, taxi, autoambulanze e veicoli adibiti a noleggio con conducente e veicoli atipici.
Revisione auto scaduta
Non capita raramente di circolare con la revisione auto scaduta. Lo stress quotidiano, gli impegni lavorativi e familiari sono alcune delle cause che fanno perdere di vista l’obbligo imposto dal Codice della Strada.
E’ fondamentale conoscere le conseguenze alle quali si va incontro nell’ipotesi in cui le forze dell’ordine dovessero accertare la revisione auto scaduta.
L’articolo 80 del Codice della Strada dispone infatti come chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione auto sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.
Questa sanzione è raddoppiabile in caso di revisione auto omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione la sospensione dalla circolazione del veicolo fino all’effettuazione della revisione.
La circolazione del veicolo è consentita al solo fine di recarsi presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la revisione, mentre al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.941 a euro 7.767.
In caso venga riscontrata la mancata revisione auto, oltre alla sanzione pecuniaria è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. In caso di reiterazione delle violazioni si applica, infine, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
14 10 2019