Diciamoci la verità. Chi non ha mai dovuto trattenere la rabbia dopo aver preso delle multe auto ? Prima o poi capita di violare le disposizioni del Codice della Strada, ed in quel caso ecco che puntuale arriva l’agente accertatore che prende il taccuino in mano ed inizia a scrivere il verbale. In questa guida andremo ad elencare le multe più comuni tra gli automobilisti.
Le multe più comuni in città
Il nostro Codice della Strada disciplina tutte le ipotesi di violazioni alle norme di comportamento. Elencarle tutte non sarebbe possibile, ma di seguito descriveremo le multe più comuni:
- Mancata revisione del veicolo: l’articolo 80 del CdS dispone la revisione auto a scadenze predefinite per verificare il corretto funzionamento del veicolo. In caso di mancata revisione la multa va da un minimo di 169 ad un massimo di 679 euro. Ben più importante la sanzione in caso di circolazione con un mezzo che non abbia superato la revisione. L’importo minimo è pari a 1.941 euro mentre quello massimo è di 7.767 euro.
- Guida senza patente: anche la guida senza patente è una delle ipotesi più comuni di multa. Spesso, infatti, capita di circolare senza avere con sé il documento di guida. Le sanzioni previste in questo caso sono davvero notevoli. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 a 9.032 euro, mentre il proprietario della vettura che affidi il mezzo ad un soggetto privo della patente è punito con una multa da un minimo di 389 ad un massimo di 1.559 euro.
- Divieto di sosta: è una delle multe auto più comuni tra gli automobilisti. L’articolo 157 del Codice della Strada prevede le sanzioni sia per il divieto di sosta, sia per il mancato utilizzo del disco orario che, infine, nel caso si tenga il motore acceso durante la sosta per utilizzare l’aria condizionata. Nelle prime due ipotesi la multa varia da un minimo di 41 a 168 euro, mentre nella seconda la sanzione minima sarà pari a 216 euro e la massima pari a 432 euro.
- Eccesso di velocità: altra multa più comune è quella relativa all’eccesso di velocità. Il CdS, all’articolo 142, prevede varie ipotesi. Se si supera il limite di 10 km/h la multa va da 41 a 168 euro; se si supera il limite tra 10 e 40 km/h la multa va da 168 a 674 euro; se si supera il limite tra 40 km/h e 60 km/h la multa oscilla da un minimo di 527 ad un massimo di 2.108 euro oltre alla sospensione della patente da uno a tre mesi; infine se si superano i limiti oltre i 60 km/h la multa va da 821 a 3.287 euro oltre alla sospensione della patente da sei a dodici mesi, mentre l’importo varia da 1.094,67 a 4.382,67 euro se l’infrazione è rilevata tra le 22 e le 7.
- Guida senza cintura di sicurezza: altro grande classico che evidenzia una cattiva abitudine degli automobilisti italiani. La guida senza cintura di sicurezza è punita dall’articolo 172 del CdS con un multa da un minimo di 80 ad un massimo di 323 euro.
ZTL
La sigla ZTL è ormai diventata familiare agli automobilisti perché indica le Zone a Traffico Limitato sempre più diffuse nelle varie città italiane.
Come noto, con il termine ZTL si identificano tutte quelle aree, solitamente ricadenti nei centri storici, all’interno delle quali è vietata la circolazione veicolare in determinate fasce orarie ed a determinate tipologie di veicoli.
Gli automobilisti sono posti a conoscenza del divieto di accesso mediante pannelli luminosi. Se è indicata la scritta “varco attivo” allora sarà vietato accedere nella ZTL, in caso contrario si potrà transitare.
Il controllo delle ZTL è affidato ad un sistema di telecamere posto all’ingresso di ogni varco in grado di riconoscere in tempo reale i veicoli autorizzati all’ingresso. In assenza di telecamere, l’accesso a questi varchi viene impedito da sbarre o dissuasori elettronici che si sollevano o si abbassano dopo che l’utente ha esibito il proprio pass o permesso di tipo elettronico.
In caso di ingresso in una ZTL senza autorizzazione le multe auto sono salate. L’articolo 7 del Codice della Strada, che disciplina la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, dispone come chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 84 sino ad un massimo di 335 euro . A questo importo, poi, devono essere aggiunte le spese di notifica di 14,20 euro.
Se la multa viene pagata entro 5 giorni dalla notifica si può usufruire di uno sconto pari al 30% dell’importo totale, mentre entro 60 giorni dalla medesima data si può proporre ricorso presso il Giudice di Pace o il Prefetto qualora vi siano motivi di fatto e di diritto sui quali fondare la propria difesa.
Qualora si decida di impugnare il verbale di contestazione è bene avere presente che si dovranno affrontare delle spese per il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo. Pertanto bisognerà sempre valutare se l’importo della multa sia tale da giustificare questa spesa.
Velocità
Il superamento dei limiti di velocità è una delle multe auto più comuni che quasi tutti gli automobilisti hanno ricevuto nel corso della loro “carriera” al volante.
Il Codice della Strada disciplina all’articolo 142 i vari limiti a seconda della tipologia di strade. La velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati.
Quest’ultimo limite può essere elevato fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano previa installazione degli appositi segnali. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto al pagamento di una somma da 41 a 168 euro, mentre se si supera il limite di oltre 10 Km/h ma non oltre il 40 Km/h la sanzione sarà da 168 a 674 euro. Se il superamento del limite di velocità rientra nella forbice tra 40 e 60 Km/h la multa sarà pari ad un importo minimo di 527 euro e massimo di 2.108 euro oltre alla sospensione della patente di guida da uno a 3 mesi, mentre in caso di superamento del limite di velocità di oltre 60 Km/h l’importo della multa varierà da un minimo di 821 ad un massimo di 3.287 euro oltre alla sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.
Divieto di sosta
La multa per divieto di sosta è una di quelle più comuni e la sua violazione è disciplinata dall’articolo 157 del Codice della Strada.
Il CdS pone innanzitutto una distinzione tra arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza. Con arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione, mentre con fermata si intende la temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa delle persone o per altre esigenze di brevissima durata. La sosta, invece, è definita come la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente, mentre la sosta di emergenza è l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
Il comma 8 dispone multe auto da 41 a 168 euro in caso di violazione delle disposizioni, mentre al comma 7 viene prevista la sanzione in caso di sosta con motore acceso per mantenere in funzione l’impianto di aria condizionata del veicolo. In questa ipotesi la multa varia da 216 a 432 euro.
Strisce blu
Le strisce blu sono ormai presenti in tutte le città italiane e delimitano le aree di sosta a pagamento. Il Codice della Strada disciplina le strisce blu all’articolo 7 stabilendo come le aree destinate al parcheggio debbano essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico, anche se, ad eccezione delle ZTL e dei centri storici, devono analogamente essere previste adeguate aree destinate a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Il pagamento della sosta su strisce blu avviene mediante un tagliando da esporre sul cruscotto della vettura che può essere emesso dai parcometri eventualmente presenti o acquistando i cosiddetti gratta e sosta presso gli esercizi commerciali. Il costo del tagliando o del gratta e sosta varierà a seconda della durata della sosta.
In caso di mancata esposizione del tagliando, o di sosta oltre l’orario indicato sullo stesso, si sarà soggetti al pagamento di multe auto a partire da 41 euro.
Bollo scaduto
Il bollo auto è senza dubbio uno dei tributi meno sopportati dagli automobilisti e non capita di rado di dimenticarsi di pagarlo. In questo caso, però, non si è sanzionati con una multa prevista dal Codice della Strada, ma si attiverà un procedimento amministrativo di recupero crediti.
L’automobilista che non risulti in regola con il pagamento del bollo auto si vedrà notificare un avviso di pagamento , ovvero una comunicazione informale con la quale l’interessato viene messo a conoscenza di una presunta irregolarità.
Questa ha l’obiettivo di consentirgli di regolarizzare la propria posizione con i minori oneri possibili o, nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato, di ottenere la sua collaborazione per la rettifica dei dati in possesso della Regione.
La Regione collaborerà con l’Agenzia delle Entrate che notificherà una cartella di pagamento presso la residenza dell’automobilista. Se il procedimento non si concluderà con il versamento dell’importo, maggiorato con sanzioni ed interessi, l’Agenzia delle Entrate potrà avviare il procedimento di fermo amministrativo del veicolo con il quale verrà impedita la circolazione del mezzo sino a quando non sarà saldato l’importo richiesto.
Sono previste multe auto e sanzioni differenti a seconda del momento in cui viene effettuato il pagamento dell’importo richiesto. Se questa operazione viene compiuta tra il quindicesimo e il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento si applica una sanzione pari al 1,5% della tassa originaria , mentre se il versamento è effettuato dopo il trentesimo giorno di ritardo, ma non oltre i 90 giorni, si applica una sanzione pari al 1,67% della tassa originaria oltre agli interessi legali giornalieri.
Se il versamento è effettuato dopo il novantesimo giorno di ritardo ma entro un anno si applica una sanzione pari al 3,75% della tassa originaria, oltre gli interessi legali, mentre se il versamento è effettuato oltre un anno di ritardo si applica una sanzione pari al 30% della tassa originaria più gli interessi pari all’1% fisso per ogni semestre maturato di ritardo.
E’ possibile usufruire del ravvedimento operoso qualora il versamento venga regolarizzato entro 14 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento. In questo caso è prevista una sanzione ridotta pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.
Mancata revisione o tagliando
La revisione è il controllo periodico che deve essere effettuato sul proprio mezzo per garantirne la circolazione in totale sicurezza ed evitare multe auto.
Il nostro Codice della Strada disciplina la revisione all’articolo 80, stabilendo come per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione debba essere effettuata entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.
Pertanto, in caso di acquisto di vettura nuova la prima revisione dovrà essere compiuta dopo 4 anni dall’immatricolazione del mezzo, mentre le revisioni successive dovranno essere effettuate a scadenza biennale.
Può capitare, però, che ci si dimentichi di effettuare la revisione e si circoli su strada ugualmente. In questo caso le sanzioni previste sono molto importanti e variano da un minimo di 168 ad massimo di 674 euro, raddoppiabili in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.
Analogamente, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.941 ad euro 7.767 oltre al fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.
Infine, chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 419 a 1.682 euro oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.
26 11 2019