Con l’arrivo delle vacanze potremmo decidere di portar con noi la nostra bicicletta o eBike all’interno dell’area dove alloggeremo; tuttavia spesso ci si domanda come trasportare agevolmente – e senza incappare in problematiche fastidiose che possono portar anche a salatissime multe – i suddetti mezzi ecologici a bordo delle nostre autovetture. Di fatto, porta bici, portasci e quant’altro possono essere installati a bordo del nostro veicolo senza dover modificar alcunché sul libretto di circolazione. Ricordiamo tuttavia una serie di regole – semplici ma essenziali – per effettuare la procedura senza rischi o pericoli.
Le regole per trasportare una eBike o bici
In primis, la targa dell’automobile deve essere sempre visibile; bisogna infatti tenere sempre a mente il Codice della strada e non bisogna occultare mai i fari o la targa. Il mezzo inoltre, deve essere fortemente saldato all’interno della macchina e non devono esserci elementi troppo sporgenti in grado di prendere involontariamente pedoni, motociclisti presenti nell’area limitrofa all’auto.
Proprio in merito alla sporgenza, sappiamo che il Codice della Strada attualmente in vigore prevede una serie di divieti:
- la bici non può sporgere sull’asse longitudinale anteriore;
- posteriormente la sporgenza deve essere limitata al 30% della lunghezza del veicolo;
- lateralmente la sporgenza consentita è di soli 30 cm dal bordo delle luci esterne di posizione;
- l’altezza totale fra auto e bici non deve superare i 4 metri.
Il limite di massa per ciascun auto lo si può leggere sulla carta di circolazione (è sì prevista una piccola tolleranza relativa al 5%); solitamente con le biciclette però non si crea mai problema. Volendo si possono installare i porta-bici anche al gancio di traino (se presente).
In ultimo luogo, non si può utilizzare una targa ripetitrice nel caso in cui il carico da traino o il portabici nasconda – anche se di poco – quella principale. State attenti a questo punto, perché potrebbe essere soggetto a multe salate con perdita di punti sulla patente. La targa la si può ripetere solo nei carrelli appendice o su quei rimorchi che sono stati immatricolati in una data antecedente al 20 febbraio del 2013.
In poche parole, anche ottenendo un “via libera” dalla motorizzazione con conseguente placca dedicata ad una vettura con gancio traino, non si può comunque applicarla al portabici. L’unico caso consentito prevede l’ausilio di un portatarga illuminato, ma su di esso bisogna installare la reale targa della macchina e non una secondaria.
Abbiamo specificato che si rischiano multe a riguardo; in particolar modo si rischia, stando a quanto previsto dall’articolo 164 del Codice della strada, una sanzione di 87 euro (se pagata in tempo solo 60,90 €) con tre punti sulla patente decurtati. Fate attenzione.
08 07 2020