Coronavirus: mobilità e spostamenti nella zona rossa

Il DPCM dell'8 marzo 2020 ha disposto alcune norme sulla mobilità e gli spostamenti in Lombardia e nelle 14 province della zona rossa sia in auto che con altri mezzi. Eccole nel dettaglio.
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Il DPCM dell'8 marzo 2020 ha disposto alcune norme sulla mobilità e gli spostamenti in Lombardia e nelle 14 province della zona rossa sia in auto che con altri mezzi. Eccole nel dettaglio.

Il DPCM dell’8 marzo 2020 ha istituite nuove regole relative alla mobilità e agli spostamenti da e verso la cosiddetta “zona rossa”, per cercare di arginare il contagio di Coronavirus e contenerne gli effetti. Le zone interessate sono l’intera Lombardia, compresa Milano, a cui si aggiungono 14 province di altre regioni, ovvero: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini in Emilia Romagna, Pesaro e Urbino nelle Marche, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli in Piemonte, infine Padova, Treviso e Venezia in Veneto.

Il provvedimento impone nuove norme per la mobilità e la circolazione verso le zone interessate, norme in vigore fino al 3 aprile . Eccole nel dettaglio.

Le norme sulla circolazione in Lombardia e nelle province della zona rossa

L’articolo 1 del DPCM dell’8 marzo recita così: “Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Il Governo italiano ha specificato che gli spostamenti devono essere dichiarati e attestati attraverso un autocertificazione, disponibile a questo link, che è possibile compilare anche nel momento in cui viene richiesta dalle forze dell’ordine. Il divieto assoluto di circolazione si applica a chi è sottoposto alle misure di quarantena per il Coronavirus o chi è risultato positivo al test per il Covid-19.

Nell’autocertificazione è d’obbligo indicare il motivo dello spostamento e le zone o i comuni che sono stati attraversati, nonché le città di provenienza e arrivo.

Norme sulla mobilità in auto nella “zona rossa”

coronavirus spostamenti in auto

La rete autostradale in entrata e in uscita dalla Lombardia e dalle 14 province interessate viene controllata dalla Polizia Stradale , che ha il compito di acquisire le autocertificazioni degli automobilisti.

Stesso trattamento per la viabilità ordinaria, con Carabinieri e Polizia Municipale che raccolgono le autocertificazioni degli automobilisti che si spostano all’interno delle zone interessate dal Decreto.

Spostamenti in treno: le norme

coronavirus spostamenti in treno

Per quanto riguarda gli spostamenti in treno, il trasporto ferroviario è controllato dalla Polizia Ferroviaria in collaborazione col personale delle Ferrovie dello Stato, della Protezione Civile e delle autorità sanitarie preposte al contenimento del contagio.

I passeggeri delle stazioni in entrata e uscita sono controllati attraverso termoscan per il rilevamento della temperatura e il flusso è canalizzato, con l’obiettivo, anche in questo caso, di acquisire le autocertificazioni dei passeggeri.

Trenitalia si è messa a disposizione di coloro che abbiano già acquistato un biglietto ma che volessero chiedere il rimborso, disponibile a questo link .

Spostamenti in aereo: le norme

Anche gli aeroporti della Lombardia e delle 14 province prevedono un controllo dei passeggeri. I viaggiatori devono esibire, oltre al titolo di viaggio, anche l’autocertificazione con i motivi inderogabili dello spostamento e la propria situazione di salute. I passeggeri in transito sono esclusi da questi controlli. Le autocertificazioni vengono richieste ai residenti o domiciliati ai passeggeri che abbiano un volo in partenza nell’area Schengen ed extra Schengen .

Per quanto riguarda Alitalia, dal 9 marzo 2020 ha sospeso la propria attività su Milano Malpensa, mentre ha limitato quella su Milano Linate e Venezia ai soli voli interni.

Spostamenti in nave: le norme

A Venezia sono stati presi provvedimenti simili a quelli adottati negli aeroporti per i passeggeri delle navi da crociera . Chi si trova su queste navi, infatti, non può sbarcare in città, ma la nave utilizzerà il porto di Venezia solo per rifornimenti, con i passeggeri che hanno indicazione di rientrare nei luoghi di residenza o nei propri Paesi.

Spostamenti su autobus del trasporto pubblico regionale e privato

Il Decreto dell’8 marzo afferma che gli spostamenti tramite autobus di trasporto pubblico regionale e interregionale all’interno della Lombardia e delle 14 province menzionate nel DPCM, e gli spostamenti su autobus di compagnie private , sono possibili soltanto per esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute, tutte motivazioni che devono essere comprovate.

Il consiglio è quello di verificare partenze e orari dei pullman sui siti delle compagnie, viste che molte di queste, come Flixbus, sono state costrette a rimodulare i propri viaggi nelle tratte delle zone interessate dalle disposizioni del governo.

Gli spostamenti nella zona rossa: sanzioni

Le autorità, come espresso dal decreto, verificheranno la veridicità delle autocertificazioni dei passeggeri. In caso di dichiarazioni mendaci ad un pubblico ufficiale l’articolo 495 del Codice Penale prevede la reclusione da uno a sei anni, mentre per chi viola le limitazioni sugli spostamenti si applica l’articolo 650 del Codice Penale, ovvero l’inosservanza di un provvedimento di un’autorità, punibile con l’arresto fino a 3 mesi e un ammenda fino a 206€. Inoltre, è possibile che venga applicato anche l’articolo 452 c.p., ovvero delitti colposi contro la salute pubblica, che prevede una pena fino a 12 anni di reclusione.

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09 03 2020
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