Coronavirus: Trenitalia dispone il rimborso per rinuncia

La società ferroviaria ha disposto varie modalità di rimborso, a seconda della tipologia di biglietto, a seguito delle decisioni prese dal Governo per arrestare l'epidemia del Coronavirus.
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La società ferroviaria ha disposto varie modalità di rimborso, a seconda della tipologia di biglietto, a seguito delle decisioni prese dal Governo per arrestare l'epidemia del Coronavirus.

Le stringenti misure adottate dal Governo per contenere il diffondersi dell’epidemia del coronavirus hanno comportato il divieto di spostamenti dei cittadini italiani sul territorio a meno di determinati motivi. Per venire incontro a quei soggetti che si sono visti costretti ad annullare i viaggi programmati, Trenitalia ha disposto nuove misure alla luce dei recenti provvedimenti governativi.

Coronavirus: prorogati  i tempi per le richieste di rimborso

L’emergenza coronavirus ha costretto Trenitalia ad adottare misure speciali per tutti quei passeggeri che decidono di rinunciare al viaggio a seguito delle nuove disposizioni governative.

La società ha comunicato sul proprio sito web che i viaggiatori possono ottenere il rimborso integrale per rinuncia al viaggio , indipendentemente dalla tariffa, a seguito delle disposizioni nazionali in materia, giustificando il mancato viaggio con uno dei seguenti motivi:

a) per quarantena, permanenza domiciliare e per tutti i viaggi con arrivo o partenza nelle aree indicate dal provvedimento;
b) per viaggi programmati per partecipare a gite scolastiche, concorsi, manifestazioni, eventi o riunioni che sono stati annullati, rinviati o sospesi dalle autorità competenti;
c) per viaggi programmati verso l’estero dove è impedito o vietato l’arrivo secondo le disposizioni emanate.

Per i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso integrale è in bonus utilizzabile entro un anno. La richiesta può essere effettuata, compilando l’apposito web form disponibile su trenitalia.com o presso qualsiasi biglietteria, mentre per i treni regionali, il rimborso integrale è in denaro. Anche in questo caso la richiesta deve essere effettuata con le medesime modalità.

La richiesta può essere inoltrata entro 30 giorni dalla cessazione delle situazioni indicate nei punti a e b o entro 30 giorni dalla data di partenza per il punto c.

Queste misure si aggiungono a quelle già adottate, in via autonoma e per sensibilità sociale, da Trenitalia che ha garantito alla propria clientela il rimborso integrale, richiesto entro il 1 marzo 2020, di qualsiasi tipologia di biglietti, anche di quelli di solito non rimborsabili, con qualsiasi data di viaggio e con qualunque destinazione.

 

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10 03 2020
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